PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita la professione sanitaria di fisico medico per l'esercizio delle attività comportanti l'applicazione dei princìpi e delle metodologie della fisica in medicina nei settori della prevenzione, della diagnosi e della cura, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni erogate, in particolare nei campi della radioterapia e della diagnostica per immagini e la relativa radioprotezione dei pazienti, degli operatori e della popolazione in generale.
      2. Limitatamente al campo delle attività sanitarie che prevedono l'esposizione di pazienti e di operatori per scopi medici a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, il fisico medico esercita, senza limitazioni di grado, la sorveglianza fisica della radioprotezione ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, e le funzioni di responsabile della sicurezza di cui al punto 4.10 del quadro 4 dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro della sanità 2 agosto 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1991. Il fisico medico esercita altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.
      3. Le prestazioni professionali del fisico medico non si sovrappongono a quelle attribuite dalla legislazione vigente in materia alla esclusiva competenza della professione medica.

Art. 2.

      1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'accertamento della idoneità professionale richiesta per l'esercizio della professione di fisico medico.

 

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Il medesimo decreto prevede, altresì, l'istituzione dell'elenco nazionale dei fisici medici, nonché le modalità e i requisiti per l'iscrizione ad esso, fermo restando il diritto di accedere all'elenco dei laureati in fisica in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187.
      2. Il decreto di cui al comma 1 prevede, inoltre, l'istituzione presso il Ministero della salute, di una apposita commissione per la tenuta dell'elenco nazionale dei fisici medici, stabilendone la composizione, i compiti e i criteri di organizzazione.